Spett.le Comune di Portoferraio
Alla c.a.:Sig. Sindaco Dott. Roberto Peria
Dirigente Area 3 Arch. Mauro Parigi
Oggetto: Richiesta di revoca della Determina n. 24 del 2/2/2012 ad oggetto “Progetto eradicazione ratti da Isola di Montecristo. Revoca determinazione n. 8 del 17/01/2012”.
Preso atto della Determina n. 24 del 2/2/2012 a firma del Dirigente dell’Area 3 Arch. Parigi relativa alla eradicazione dei ratti dall’Isola di Montecristo, rilevo quanto segue:
con nota prot. 2929 del 25/01/2011, in riscontro alla “richiesta di autorizzazione per realizzazione intervento di eradicazione del ratto nero presso l’Isola di Montecristo” effettuata dall’Ente Parco con nota prot. 1133 del 13/1/2011, il Dirigente Arch. Parigi esprimeva il proprio Nulla osta;
con Determina n. 8 del 17/1/2012, a seguito della nota con cui Arcipelago Libero evidenziava perplessità circa l’intervento di derattizzazione dell’Isola di Montecristo, lo stesso Dirigente sospendeva il nulla osta predetto e motivava la decisione affermando che la richiesta di autorizzazione dell’Ente Parco “non risultava accompagnata da elementi e documenti progettuali, ma evidenziava solamente che il progetto/iniziativa era promossa nell’ambito del progetto LIFE+ Montecristo 2010”;
sempre in data 17/01/2012, in occasione della riunione dei capi gruppo, il sottoscritto provvedeva ad avanzare al Sindaco richiesta di sopralluogo sull’Isola di Montecristo al fine di verificare lo stato dei luoghi, rappresentando contestualmente che l’Ente Parco aveva già eseguito il trattamento di derattizzazione con l’elicottero;
in data 24/01/2012 con nota prot. 2235, l’Arch. Parigi comunicava al Parco che la nota prot. 2929 del 2011 “non costituisce autorizzazione”;
in data 26/01/2012 il sottoscritto, rispondendo alla nota del Direttore del Parco, effettuava una ulteriore richiesta di sopralluogo;
in data 31 gennaio u.s. l’assessore Rizzoli mi comunicava per e-mail che la Direttrice del Parco avrebbe posto la questione del sopralluogo in occasione dell’incontro in data 1° febbraio al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in qualità di “principale soggetto titolare dell’intervento di derattizzazione”.
In attesa della fissazione del Consiglio Comunale e della discussione sulla mozione presentata dal sottoscritto sulla derattizzazione dell’Isola di Montecristo e in assenza di riscontri circa la richiesta di sopralluogo, l’Arch. Parigi, in data 2/02/2012, ha assunto la Determina
n. 24 che ritengo illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere per i seguenti motivi:
secondo il Dirigente il termine “derattizzazione” è stato utilizzato a fini esplicativi nella lettera del Direttore del PNAT, mentre dato che il Progetto “è classificato come funzionale alla eradicazione di specie aliene”, non sussisterebbe alcuna competenza del Comune ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 59/2009.
A parte il rimando alla Legge sbagliata (si tratta invece della Legge Regionale Toscana n. 39/2001, in quanto la 59/2009 riguarda “Norme per la tutela degli animali”), è decisamente scorretto escludere la competenza del comune ed eludere l’applicazione della normativa regionale sostenendo che si tratta di eradicazione invece che di derattizzazione. E’ del tutto evidente che, comunque lo si voglia chiamare, l’intervento effettuato dal Parco sull’Isola di Montecristo, tramite lancio di 26 tonnellate di esche avvelenate con Brodifacoum, ossia veleno per topi, seppur finalizzato alla eradicazione di specie aliene, costituisce una vera e propria attività di derattizzazione e come tale è pienamente assoggettabile alla normativa regionale e di conseguenza subordinato ad autorizzazione comunale;
la successione temporale delle note e delle determinazioni adottate dal Dirigente, non fa che confermare l’assoluta contraddittorietà, incoerenza e illogicità delle stesse, ed in particolare la manifesta illegittimità dell’ultima determina pubblicata:
a) dapprima, evidentemente ritenendo sussistere la competenza comunale al riguardo, Parigi rilascia il nulla osta, pur senza aver visionato alcuna documentazione tecnica;
b) poi, con Determina n. 8 del 17/01/2012, lo sospende, ammettendo chiaramente che la richiesta dell’Ente Parco non “risultava accompagnata da elementi o documenti progettuali”; dunque, su quali basi ha concesso un nulla osta senza aver visionato alcuna documentazione tecnica? Sebbene la richiesta del Parco indicasse la presenza dell’allegato “Piano per l’eradicazione del ratto nero dall’Isola di Montecristo”, il Dirigente ha dichiarato infatti che la medesima non risultava accompagnata da elementi e documenti progettuali.
c) nella nota prot. 2235 del 24/01/2012 con cui comunica al Parco tale determinazione giustifica la decisione adducendo che, essendo stato approvato il progetto solo con provvedimento 822 del 28/12/2011 del Direttore del PNAT, “il Comune non poteva che accordare un nulla osta che non è lessicalmente una autorizzazione che può essere rilasciata solo a seguito di remissione di tutta la documentazione progettuale, pareri o quant’altro costituente il progetto”;
d) in data 02/02/2012, adotta una nuova determinazione (n. 24) nella quale decreta la “reviviscenza” del proprio nulla osta, pur indicando nella premessa e nella motivazione della determina, che trattandosi di eradicazione di specie aliene il Comune non ha alcuna competenza; però raccomanda al Parco una campagna di ricerca e rimozione delle esche avvelenate! Non avrebbe dovuto “raccomandare” ma “imporre” tale adempimento, così come è previsto dall’ordinanza del ministero della salute!
E’ necessario ribadire che la legge regionale n. 39/2001, oltre a prevedere che il Comune indichi nell’atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare (art. 2 comma 3), gli impone di attivare, con procedura d’urgenza, in collaborazione con l’Azienda unità sanitaria locale competente per la zona e la Polizia Provinciale, adeguate attività di bonifica dell’area colpita (art. 5 comma 1).
Inoltre, l’ordinanza ministeriale prevede che al termine dell’operazione le esche non utilizzate siano rimosse dall’ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura dell’operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell’ambiente, l’area interessata dall’operazione e il numero di esche non utilizzate e rimosse al termine dell’operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della salute, è a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli.
E’ del tutto evidente l’illegittimità del procedimento amministrativo con cui è stata rilasciata l’autorizzazione alla derattizzazione dell’Isola di Montecristo. Inoltre, la determina n. 24 manca della necessaria motivazione.
L’ultimo grave errore da cui consegue l’illegittimità della determina n. 24 concerne la presunta incompetenza del Comune di Portoferraio sull’Isola di Montecristo: infatti Parigi afferma che Montecristo godrebbe di una sorta di “extraterritorialità” perché ai sensi del DM del 1971 l’Isola è riserva naturale e l’accesso è consentito solo per motivi di studio e ricerca scientifica.
Ebbene, ai sensi dell’art. 3 del suddetto DM, l’accesso è consentito oltre che per le ragioni indicate da Parigi anche per compiti amministrativi e di vigilanza; pertanto, sussiste la piena legittimazione del Comune di Portoferraio ad effettuare gli opportuni sopralluoghi sul proprio territorio. Inoltre, tale legittimazione risulta ancor più giustificata dalla circostanza di verificare gli impatti del trattamento di derattizzazione ai fini delle azioni di bonifica imposte dalla Legge Regionale n. 39/2001 e dall’ordinanza del Ministero della salute. Ulteriore conferma della competenza comunale al riguardo, viene proprio fornita dalla circostanza che anche l’Ente Parco, consapevole della normativa vigente, ha richiesto la necessaria autorizzazione.
Sebbene sia oramai noto a tutti che il lancio di esche avvelenate è stato effettuato dal 10 al 12 gennaio 2012, a tutt’oggi l’Ente Parco non ha ancora comunicato ufficialmente di aver effettuato il trattamento di derattizzazione. Essendo decorso già un mese, ritengo che la mancata comunicazione abbia arrecato ulteriori conseguenze negative, impedendo di fatto al Comune l’attivazione della procedura di bonifica del territorio. Inoltre, dato che il sottoscritto aveva espressamente avvertito che il trattamento era stato effettuato, è da considerare parimenti grave la mancata adozione da parte del Comune di ogni attività finalizzata al rispetto della normativa regionale vigente, nonché dell’ordinanza del Ministero della salute, che denota anche un profondo disinteresse verso il proprio territorio.
Per tutti i motivi sopra esposti chiedo l’annullamento della determina n. 24 del 02/02/2012 a firma del Dirigente dell’Area 3 Arch. Parigi, rinnovo al Comune la richiesta di effettuare un sopralluogo urgente con le autorità competenti per l’effettuazione delle analisi necessarie per verificare lo stato dei luoghi e chiedo al Comune l’acquisizione presso l’Ente Parco di copia del verbale previsto dall’ordinanza ministeriale sopra citata.